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Museo Laboratorio del Mortigliengo Centro di Doc. dell'Industria Tessile |
Statuto
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Sottoscritto in Biella il 15 febbraio 1985, registrato il 14 marzo 1985 n. 1261 di Reg. Approvato dall'Assemblea Costitutiva del 2 marzo 1985. Modificato con deliberazioni delle Assemblee dei Soci dell'11 aprile 1992, 27 marzo 1993, 25 marzo 1994, 28 marzo 1998, 19 marzo 2005 Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 19 novembre 2005.
art. 1 E' costituita, a tempo indeterminato, l'Associazione denominata "CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE E TUTELA DELLA CULTURA BIELLESE" in seguito anche indicata con la sigla "DocBi". L'Associazione retta dal presente Statuto e' un'organizzazione non lucrativa di utilita' sociale ed e' assolutamente apolitica, autonoma ed indipendente. A seguito della confluenza deliberata dal Centro Studi Biellesi, il DocBi ne assume il nome ed il marchio, affiancandoli al proprio; la denominazione ufficiale e' quindi la seguente: DocBi - Centro Studi Biellesi.
art. 2 Gli scopi dell'Associazione sono i seguenti: contribuire al recupero ed al mantenimento dell'identita' biellese, alla conoscenza, alla documentazione, alla conservazione della cultura e dell'ambiente biellese nei loro vari aspetti: storia, tradizione, costumi, arte, architettura, paesaggio, linguaggio, letteratura, cultura materiale ecc. A cio' provvede con studi, ricerche, pubblicazioni, allestimento di mostre ed esposizioni, ma anche con interventi diretti finalizzati alla conservazione dei beni culturali esistenti nell'area biellese, anche in collaborazione con altri Enti ed Associazioni culturali o protezionistiche.
art. 3 L'Associazione potra' assumere tutte le iniziative, nessuna esclusa, che saranno ritenute valide dal Consiglio Direttivo per il raggiungimento degli scopi di solidarieta' sociale indicati nell'articolo 2.
art. 4 Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche di ogni nazionalita' che, condividendone gli scopi e le finalita', ne facciano domanda. I Soci si distinguono in Fondatori, Attivi, Aderenti, Studenti, Sostenitori ed Onorari. Soci Fondatori sono considerati coloro che sottoscriveranno il presente atto. Soci Attivi sono coloro che contribuiranno direttamente tramite prestazioni volontarie alla vita ed alle realizzazioni dell'Associazione; ai Soci attivi non e' richiesto il versamento di alcuna quota sociale. Soci aderenti, sono coloro che, pur partecipando attivamente alla vita dell'Associazione, la sosterranno versando una quota annuale la cui entita' verra' stabilita dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea. Soci Sostenitori saranno considerati coloro che verseranno una quota sociale di entita' superiore. Saranno nominati Soci onorari quanti abbiano acquisito particolari titoli di merito in attivita' culturali e abbiano favorito in modo rilevante lo sviluppo delle attivita' dell'Associazione. Il Presidente e i Soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa. La qualita' di Socio si perde per recesso, per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito, per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, per persistenti violazioni degli obblighi statuari. L'esclusione dei Soci e' deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facolta' di replica. Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso. I Soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di esprimere il proprio voto in Assemblea i Soci in regola con la contribuzione annuale indipendentemente dalla loro qualifica.
art. 5 L'Assemblea e' composta da tutti i Soci e puo' essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potra' farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni Socio non puo' ricevere piu' di due deleghe. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attivita' dell'Associazione ed inoltre approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio, nomina i componenti il Consiglio Direttivo, approva l'entita' della quota associativa annuale, delibera l'esclusione dei Soci dall'Associazione, si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno otto membri del Comitato direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunita'. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l'intero Consiglio Direttivo. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la meta' piu' uno dei Soci. In seconda convocazione, che non puo' aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea e' validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
art. 6 Il Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea, con durata triennale, provvede, nel proprio interno, ad eleggere un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un Cassiere; queste ultime due cariche sono eventualmente cumulabili. Un regolamento interno definira' le competenze che il Presidente potra' assegnare ai singoli Consiglieri, sentito il parere dello stesso Consiglio. Il Consiglio Direttivo potra' essere affiancato da Comitati tecnici formati di volta in volta, a seconda del carattere delle singole manifestazioni, da persone particolarmente versate in determinate materie od attivita', anche se non associate al "DocBi". La nomina dei Comitati tecnici spetta comunque al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, con voto unanime, nomina il Presidente onorario ed i Soci onorari.
art. 7 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. I Consiglieri assenti per piu' di tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, senza giustificazione, possono essere considerati decaduti e quindi possono essere sostituiti. In questo caso il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, nomina altri Consiglieri scelti tra i Soci che si dichiarino disponibili; tali nomine dovranno essere ratificate dalla successiva Assemblea annuale dei Soci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, salvo espressa richiesta del Presidente. Per la validita' delle riunioni occorre la presenza di almeno quattro Consiglieri oltre al Presidente od al Vice-Presidente.
art. 8 Il Presidente rappresenta l'Associazione in tutto cio' che ad essa si riferisce. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee dei Soci, firma il carteggio e le deliberazioni, cura la corretta osservanza dello Statuto; sovraintende ai lavori scientifici ed all'andamento finanziario dell'Associazione. In sua assenza o per sua delega lo sostituisce il Vice-Presidente.
art. 9 Le cariche sociali non vengono retribuite. Tutto il lavoro svolto dai Consiglieri, dai Soci o dai componenti i Comitati tecnici relativamente alla loro qualita' o carica, si intende svolto a livello di volontariato e non potra' essere retribuito in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Potra' essere previsto un rimborso spese sostenute secondo le modalita' che saranno precisate nel regolamento interno.
art. 10 L'attivita' dell'Associazione e' basata sul volontariato; tuttavia il Consiglio Direttivo potra' assegnare incarichi di ricerca o di studio, oppure commissionare interventi finalizzati alla conservazione ed al recupero dei beni culturali, nei casi in cui l'entita' o l'urgenza di tali interventi, la complessita' o le caratteristiche delle ricerche non ne consentissero l'esecuzione se attuata unicamente a livello di volontariato. Il Consiglio Direttivo potra' patrocinare ed assegnare contributi anche ad iniziative non assunte direttamente dal "DocBi" che perseguano le stesse finalita' di cui all'Articolo 2. Il Consiglio Direttivo potra' inoltre assegnare borse di studio a tesi di laurea di particolare interesse, inerenti agli aspetti di cui all'Articolo 2. Nel caso in cui l'attivita' di segreteria, a seguito di un notevole incremento del numero dei Soci e delle attivita' dell'associazione, non potesse piu' essere svolta unicamente a livello di volontariato, il Consiglio Direttivo potra' avvalersi delle collaborazione di personale appositamente assunto.
art. 11 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni immobili, dalle risorse economiche provenienti dalle quote associative, dai contributi assegnati da Enti, o da Amministrazioni, da eventuali donazioni, dai proventi derivanti dalla vendita delle pubblicazioni edite dall'Associazione o cedute ad essa, da introiti provenienti da sponsorizzazioni o pubblicita', da proventi derivanti da attivita' commerciali e produttive marginali, dalla locazione o sub-locazione di beni immobili. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il 30 aprile all'Assemblea la relazione nonche' il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede dell'organizzazione tre giorni prima della convocazione dell'Assemblea affinche' i Soci possano prenderne visione.
art. 12 L'Associazione potra' accettare in donazione, oppure acquisire direttamente beni mobili od immobili, da gestire secondo le finalita' di cui all'Articolo 2.
art. 13 Il Consiglio Direttivo predispone il regolamento interno, che definisce, tra l'altro, i compiti e le attivita' dei Consiglieri, l'entita' delle quote sociali e dei rimborsi spese, il funzionamento dei Comitati tecnici, ecc. Detto regolamento potra' essere modificato a maggioranza di almeno due terzi dei Consiglieri in carica.
art. 14 I Soci si impegnano all'osservanza del presente Statuto, che non potra' essere modificato od integrato se non per deliberazione espressa in sede di Assemblea, previa apposizione dell'ordine del giorno.
art. 15 L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, delibera in merito alla destinazione del patrimonio dell'Associazione in caso di scioglimento, che verra' devoluto ad altri organismi, enti, organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
art. 16 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile e alle norme di legge relative alle Associazioni (persone giuridiche) in quanto applicabili.
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